Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
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circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della
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regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di
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elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2 tenuto conto di quanto disposto dal numero 6, sceglie fra
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conto della loro entità e dei loro specifici bisogni »; e) all'articolo 24, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il